La delibera che riconduce il quorum deliberativo delle assemblee straordinarie a quello legale non legittima il recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. g) c.c.
Secondo la sentenza n. 13875 della Corte di Cassazione tale delibera non si intende come modificativa né dei diritti di voto, né dei diritti di partecipazione.
Non modifica i diritti di partecipazione in quanto essi devono essere intesi unicamente come diritti di natura economica nel senso di diritti di partecipazione agli utili.
Non modifica i diritti di voto in quanto le uniche modifiche che rilevano a tali fini sono quelle che intervengono sulle azioni con diritto di voto limitato (ad es. azioni senza diritto di voto, azioni a voto limitato, azioni a voto subordinato, etc.).
In ogni caso, affinché la delibera in parola legittimi il recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c., occorre che vada ad incidere in via diretta sul diritto di voto o di partecipazione.
Non rileva invece a tal fine una delibera che incida negativamente in via generica sui diritti dell'azionista, in quanto il diritto di recesso non è correlato ad un qualche pregiudizio per il socio ma ad una oggettiva modifica statutaria.
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