Un emendamento all’articolo 3 del Dl 50/2017 approvato dalla commissione Bilancio alla Camera, estende l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle istanze infrannuali Iva in caso di utilizzo in compensazione sopra soglia 5 mila euro. Sul rimborso Iva, invece, il visto rimane obbligatorio solo per gli importi superiori a 30mila euro.
Il vincolo si applicherà per tutti i contribuenti che intendano utilizzare in compensazione il credito superiore a 5mila euro, sia derivante dalla dichiarazione annuale sia che dalla presentazione di un’istanza infrannuale Iva. In sostanza. già dalla prossima istanza riguardante il secondo trimestre (aprile-maggio-giugno 2017), da presentarsi entro il 31 luglio, il modello TR dovrà essere munito del visto di conformità nel caso in cui il contribuente desideri utilizzare in compensazione il credito per una somma superiore a 5mila euro.
L’emendamento, prevede che in caso di utilizzo in compensazione di crediti che emergono da istanze (oltre che da dichiarazioni) con visto di conformità o sottoscrizione apposti in violazione degli obblighi previsti o da soggetti diversi da quelli abilitati, l’irrogazione di una sanzione pari al 30%.
In seguito alle suddette modifiche l’obbligo di apposizione del visto viene notevolmente esteso, interessando non solo le dichiarazioni annuali Iva, redditi e Irap, ma anche le istanze infrannuali, con la conseguenza dell'aumento degli oneri imposti a carico delle imprese.
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