Già dal 2010, per effetto del D.lgs. n. 28 del 4 marzo, è previsto che qualsiasi azione giudiziale relativa a: materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, deve obbligatoriamente essere preceduta da un tentativo di mediazione, pena l'improcedibilità . Tuttavia, tale norma era stata dichiarata incostituzionale, con sentenza della Corte Cost. n. 272 del 6 dicembre 2012, con la motivazione che il Governo nell'introdurla nel Decreto Legislativo aveva ecceduto le deleghe del Parlamento. La medesima disposizione è stata successivamente riproposta, con alcune piccole modifiche dal c.d. " Decreto del fare " (D.L. n. 6...