Con sentenza depositata il 19 aprile 2017 (n. 657/2017), il Tribunale di Bologna ha ribadito il principio che l'ingiustificata interruzione delle trattative, quando queste sono giunte ad uno stadio finale, fa sorgere responsabilità precontrattuale a carico della parte che tradisce il legittimo affidamento dell'altra parte sul positivo perfezionamento dell'affare: " Il presupposto per l'affermazione di una responsabilità precontrattuale è che una delle parti, dolosamente o colposamente, abbia indotto l'altra parte a confidare ragionevolmente nella conclusione di un contratto, raggiungendo un'intesa di massima sui punti essenziali dell'affare e dovendo solo definire i dettagli di minore importanza, o avendo raggiunto completamente l'accordo e rimanendo solo di tradurlo nella forma scritta necessaria per la validità del contratto, con conseguente onere a carico del presunto danneggiato del fatto lesivo ". Marginalmente, i giudici aggiungono che...