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L'ingiustificata interruzione delle trattative comporta responsabilità precontrattuale

Con sentenza depositata il 19 aprile 2017 (n. 657/2017), il Tribunale di Bologna ha ribadito il principio che l'ingiustificata interruzione delle trattative, quando queste sono giunte ad uno stadio finale, fa sorgere responsabilità precontrattuale a carico della parte che tradisce il legittimo affidamento dell'altra parte sul positivo perfezionamento dell'affare:

"Il presupposto per l'affermazione di una responsabilità precontrattuale è che una delle parti, dolosamente o colposamente, abbia indotto l'altra parte a confidare ragionevolmente nella conclusione di un contratto, raggiungendo un'intesa di massima sui punti essenziali dell'affare e dovendo solo definire i dettagli di minore importanza, o avendo raggiunto completamente l'accordo e rimanendo solo di tradurlo nella forma scritta necessaria per la validità del contratto, con conseguente onere a carico del presunto danneggiato del fatto lesivo".

Marginalmente, i giudici aggiungono che potenziale fonte di responsabilità è anche la mancata comunicazione di dati o informazioni necessari per la corretta formazione della volontà contrattuale dell'altra parte.

Elemento innovativo della sentenza in esame è la valorizzazione quale elemento di prova dello scambio di corrispondenza intercorso tra i legali delle parti, ivi inclusa la bozza contrattuale ormai giunta ad una versione definitiva.


Elemento critico per la parte attorea (che nel caso di specie ha portato ad un pronunciamento di reciproca soccombenza e, quindi, di compensazione delle spese di lite) è l'onere probatorio circa la quantificazione del danno effettivamente subito quale conseguenza diretta ed immediata del comportamento scorretto dell'altra parte.

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