La definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, introdotta dall’articolo 11 del D.L. 50/2017 (cd. Manovra correttiva) è ora estesa ai ricorsi notificati entro il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017).
La novità è recata dalla L. 96/2017 di conversione del D.L.
50/2017. Il testo previgente della disposizione prevedeva che la definizione in
argomento era applicabile alle liti in ordine alle quali la costituzione in
giudizio in primo grado del ricorrente era avvenuta entro il 31 dicembre 2016.
Non sono stati invece modificati gli altri termini e gli
adempimenti a carico del contribuente che, per poter accedere al beneficio dovrà
presentare entro il 30 settembre 2017 una specifica domanda (per ciascuna
procedura oggetto di definizione agevolata) secondo il modello che sarà
approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ed
effettuare un versamento mediante modello F24, utilizzando gli appositi codici
tributo.
Per ciascuna controversia il pagamento degli importi dovuti,
purché non inferiori a euro 2.000, può essere effettuato in un massimo di 3 rate,
come segue:
- entro il 30 settembre 2017, la prima rata pari
al 40% del totale delle somme dovute (o l’intero importo);
- entro il 30 novembre 2017, la seconda rata pari
all’ulteriore 40% del totale delle somme dovute;
- entro il 30 giugno 2018, la terza rata pari al
residuo 20% del totale delle somme dovute.
Dagli importi dovuti sono scomputabili quelli già versati
per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di
giudizio, nonché quelli dovuti per la definizione agevolata delle cartelle. In
ogni caso, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già
versate, ancorché eccedenti quanto dovuto per la definizione stessa.
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