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LITI PENDENTI: DEFINIZIONE ESTESA AI RICORSI NOTIFICATI SINO AL 24 APRILE 2017



La definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, introdotta dall’articolo 11 del D.L. 50/2017 (cd. Manovra correttiva) è ora estesa ai ricorsi notificati entro il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017).

La novità è recata dalla L. 96/2017 di conversione del D.L. 50/2017. Il testo previgente della disposizione prevedeva che la definizione in argomento era applicabile alle liti in ordine alle quali la costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente era avvenuta entro il 31 dicembre 2016.
Non sono stati invece modificati gli altri termini e gli adempimenti a carico del contribuente che, per poter accedere al beneficio dovrà presentare entro il 30 settembre 2017 una specifica domanda (per ciascuna procedura oggetto di definizione agevolata) secondo il modello che sarà approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ed effettuare un versamento mediante modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo.
Per ciascuna controversia il pagamento degli importi dovuti, purché non inferiori a euro 2.000, può essere effettuato in un massimo di 3 rate, come segue:
-    entro il 30 settembre 2017, la prima rata pari al 40% del totale delle somme dovute (o l’intero importo);
-    entro il 30 novembre 2017, la seconda rata pari all’ulteriore 40% del totale delle somme dovute;
-    entro il 30 giugno 2018, la terza rata pari al residuo 20% del totale delle somme dovute.

Dagli importi dovuti sono scomputabili quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, nonché quelli dovuti per la definizione agevolata delle cartelle. In ogni caso, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti quanto dovuto per la definizione stessa.

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