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LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2016


PREMESSA

Entro il prossimo 31.3.2017 i soggetti che nel 2016 hanno corrisposto utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto, devono rilasciare ai percettori delle somme la relativa certificazione, utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento 7.1.2013.
I dati riportati nella certificazione saranno utilizzati dal percettore ai fini della compilazione del mod. 730/UNICO PF 2017 nonché dal soggetto che ha erogato le somme ai fini della compilazione del mod. 770/2017.

  1. SOGGETTI OBBLIGATI
Sono obbligati al rilascio della certificazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti ai percettori residenti in Italia:
  • i soggetti IRES (S.r.l., S.p.A., ecc.) che nel 2016 hanno corrisposto utili;
  • i soggetti che nel 2016 hanno corrisposto proventi equiparati agli utili;
  • i soggetti (comprese ditte individuali e società di persone) che nel 2016, in forza di un contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto, hanno corrisposto somme all'associato.


  1. SOMME OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE
Il rilascio della certificazione è richiesto esclusivamente per gli utili/proventi equiparati:
  • assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto;
  • non assoggettati ad alcuna ritenuta.
In particolare, la certificazione, deve essere rilasciata anche nel caso di distribuzione di:
  • riserve di capitale (ad esempio, riserva sovrapprezzo azioni) che, in virtù della presunzione ex art. 47, comma 1, TUIR, sono considerate utili o riserve di utili. In tal caso la società deve comunicare al socio la diversa natura delle riserve oggetto di distribuzione e il relativo regime fiscale applicabile;
  • utili o riserve di utili da parte di società in regime di trasparenza ex artt. 115 e 116 del TUIR, formatisi nei periodi di validità dell'opzione, che non concorrono alla formazione del reddito dei soci.
La certificazione non deve essere invece rilasciata con riferimento alle somme assoggettate a:
  • ritenuta a titolo d'imposta ex art. 27, DPR n. 600/1973 (dividendi e simili distribuiti da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposte a privati, ecc.);
  • imposta sostitutiva ex art. 27-ter, DPR n. 600/1973 (azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A.).
Se il percettore è un soggetto non residente, la certificazione può essere altresì rilasciata se gli utili o i proventi ad essi equiparati sono stati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, per consentire allo stesso di recuperare, nel proprio Stato di residenza, il credito relativo alle imposte pagate in Italia.
Le società e gli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (See), sono assoggettati alla ritenuta (a titolo d’imposta) dell’1,375%.


  1. CORRESPONSIONE DI UTILI
La sussistenza o meno dell’obbligo di rilasciare la certificazione in esame da parte dei soggetti IRES residenti e non residenti può essere sintetizzata come nella seguente tabella.


Socio percettore
Tipologia di partecipazione
% Utile tassato
Modalità di tassazione dividendi
Obbligo di rilascio certificazione utili
Persona fisica non imprenditore
Non qualificata (*)
100%
Ritenuta 26% a titolo d’imposta
NO
Qualificata (**)
40% o 49,72%
(***)
Tassazione in dichiarazione dei redditi
SI
Persona fisica imprenditore – società di persone
Non qualificata
40% o 49,72%
(***)
Tassazione quale componente di reddito d’impresa
SI
Qualificata
Società di capitali
Non qualificata
5%
Tassazione quale componente di reddito d’impresa
SI
Qualificata
Ente non commerciale
Non qualificata
5%
Tassazione in dichiarazione dei redditi
SI
Qualificata
(*) se rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero 25% del capitale o patrimonio sociale (per le società quotate le percentuali sono rispettivamente pari al 2% e 5%).
(**) se rappresenta una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (2% e 5% per le quotate).
(***) la percentuale di tassazione degli utili (49,72% o 40%) dipende dalla data di formazione degli stessi: 49,72% per gli utili prodotti a partire dall’esercizio 2008, 40% per gli utili prodotti anteriormente – in presenza di utili prodotti ante e post 2008, si considerano prioritariamente distribuiti quelli formati fino al 31.12.2007.


  1. CORRESPONSIONE DI PROVENTI EQUIPARATI AGLI UTILI
La certificazione deve essere rilasciata anche dai soggetti che hanno corrisposto i seguenti proventi equiparati agli utili:
  • proventi riferiti a titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, ex art. 44, comma 2, lett. a), TUIR;
  • proventi riferiti a contratti di associazione in partecipazione o di cointeressenza ad esclusione di quelli con apporto di solo lavoro;
  • proventi derivanti dalle partecipazioni in Siiq (società di investimento immobiliari quotate) e Siinq (società di investimento immobiliare non quotate) assoggettati a ritenuta alla fonte.


  1. MODELLO DI CERTIFICAZIONE
Ai fini della certificazione in esame va utilizzato il citato modello, che si compone di 4 Sezioni:
  • le prime 3 riservate, rispettivamente, all’indicazione dei dati del soggetto emittente, dell’intermediario non residente e del percettore;
  • la quarta destinata all'indicazione dei dati degli utili/proventi equiparati corrisposti.
Si rammenta che:
  • la certificazione non deve essere necessariamente predisposta sul modello in esame, essendo consentito l’utilizzo di un modello di diverso formato purché l’esposizione dei dati rispetti la sequenza, la denominazione e l’indicazione del numero progressivo dei punti previsti nello schema di certificazione;
  • se per un medesimo soggetto devono essere certificati sia utili, sia uno o più proventi equiparati, anche se assoggettati ad aliquote diverse, vanno rilasciate distinte certificazioni;
  • la contestuale distribuzione di somme formate con utili prodotti entro e successivamente all’esercizio in corso al 31.12.2007 richiede la compilazione di 2 certificazioni, una per gli utili “ante 31.12.2007” ed una per quelli “post 31.12.2007”, considerato che nel quadro SK del mod. 770 il campo “Dividendo da utili ante 31.12.2007” è alternativo al campo “Dividendo da utili post 31.12.2007”.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

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