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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA ANNO 2016

Come noto, l’articolo 21 del DL del 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni nella legge del 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto, a partire dal 2010, l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA (il c.d. “spesometro”).

I termini previsti per la trasmissione della comunicazione relativa all’anno 2016, con riferimento alla periodicità IVA nell’anno di invio della comunicazione, sono:
  • 10 aprile 2017 per i soggetti IVA mensili;
  • 20 aprile 2017 per i soggetti IVA trimestrali.
A seguito delle novità contenute nell’art. 4, DL n. 193/2016, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”, a decorrere dal 2017 è stata prevista:
  1. l’introduzione dell’obbligo trimestrale di invio dei dati relativi alle liquidazioni IVA periodiche;
  2. la modifica, da annuale a trimestrale, della periodicità di invio dello spesometro. In considerazione delle problematiche emerse in sede di prima applicazione della disciplina, per il solo anno 2017 l’invio sarà semestrale con le seguenti scadenze:
  • 18.9.2017 per le operazioni del primo semestre dell’anno;
  • 28.2.2018 per il secondo.
A fronte dei predetti nuovi obblighi, già dal 2016 è stata soppressa la comunicazione “black list”, mentre a partire dal 2017 sono soppresse le comunicazioni dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione/noleggio e degli acquisti di beni senza IVA effettuati presso operatori di San Marino.
Si ritiene che, in mancanza di una precisa indicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, le operazioni precedentemente indicate nella comunicazione “black list” debbano essere inserite nello spesometro (fatte salve le specifiche cause di esclusione per tipologia di operazione), trattandosi in ogni caso di operazioni con l’estero.


  1. SOGGETTI INTERESSATI E CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE PER L’ANNO 2016
Sono obbligati all’adempimento i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali viene rilasciata fattura, sia per obbligo che su base volontaria. I soggetti in questione devono comunicare, per ciascun cliente e fornitore, tutte le operazioni con questi effettuate , indipendentemente dal relativo ’importo.
Per le operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, vige invece l’obbligo di comunicazione delle singole operazioni effettuate di importo superiore a 3.600 Euro al lordo dell’IVA.
Inoltre, rientrano nell’obbligo in esame anche le operazioni per le quali non è stata addebitata l’IVA in fattura in applicazione del reverse charge e le operazioni effettuate nei confronti di Enti pubblici assoggettate allo split payment ex art. 17-ter, DPR n. 633/1972, in base al quale i predetti soggetti sono tenuti a versare l’IVA agli stessi addebitata direttamente all’Erario.


  1. ESCLUSIONI OGGETTIVE
In linea di principio restano escluse dall’obbligo comunicativo le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria.
In particolare non vanno comunicate:
  • le importazioni (in quanto i dati sono acquisiti mediante le bollette doganali);
  • le esportazioni di cui all’art. 8 co. 1 lett. a) e b) DPR 633/1972 (l’obbligo permane per le cessioni interne relative a triangolazioni comunitarie, non imponibili IVA ex art. 58 DL 331/1993 e per le cessioni verso esportatori abituali art. 8 co. 1 lett. c));
  • le operazioni intracomunitarie, se già acquisite tramite i modelli INTRA;
  • le operazioni oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria ex art. 7 DPR 605/1973, tra cui a titolo esemplificativo:
    • i contratti di assicurazione;
    • le utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche;
    • i contratti di locazione, compravendita e di mutuo;
  • le operazioni finanziarie esenti art. 10 DPR 633/1972 effettuate da intermediari finanziari, in quanto già comunicate all’Archivio dei rapporti;


Operazioni attive non rilevanti territorialmente
Permangono dubbi in merito al trattamento delle operazioni attive con controparti extraUE, non rilevanti in Italia ai fini IVA per carenza del presupposto territoriale dell’imposta (ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies DPR 633/1972), ma per le quali è previsto l’obbligo di fatturazione ai sensi dell’art. 21 co. 6-bis del DPR 633/1972.
Da un lato, infatti, stando al tenore letterale dell’art. 21 del DL 78/2010, le menzionate operazioni non dovrebbero essere comunicate con il modello polivalente, in quanto carenti di uno dei presupposti impositivi dell’IVA.  Dall’altro, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2.8.2013 n. 94908, stabilisce che costituiscono oggetto della comunicazione i “corrispettivi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura”.


  1. ESCLUSIONI SOGGETTIVE E CASI PARTICOLARI


  • sono esonerati i c.d. “contribuenti minimi” di cui all’art. 1 co. 96 - 117 della L. 24.12.2007 n. 244, i c.d. “nuovi minimi” di cui all’art. 27 co. 1 - 2 del DL 98/2011 e, gli aderenti al regime fiscale “forfettario” per autonomi di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190;
  • sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni relative a passaggi interni tra attività separate;
  • sono escluse dalla comunicazione le fatture d’acconto e saldo emesse da un’impresa edile relative a cessione di immobili il cui contratto di cessione è registrato nel medesimo anno; le fatture relative agli acconti, annotate nell’anno precedente a quello in cui avviene la registrazione del contratto di cessione, sono da comunicare;
  • in presenza di contabilità separate ex art. 36 DPR 633/1972 la fattura del fornitore contenente costi/spese promiscue può essere comunicata unitariamente al netto di eventuali voci fuori campo IVA, ancorché la stessa sia stata oggetto di due distinte annotazioni;
  • le operazioni documentate da fatture cointestate vanno comunicate con riferimento ad ognuno dei cointestatari (indicando l’importo di rispettiva spettanza);
  • le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell’attività propria dell'impresa, sono da comunicare con l’indicazione della P.IVA del cedente (non risultano soggette le cessioni gratuite di beni non rientranti nell’attività d'impresa in quanto escluse dal campo di applicazione IVA);
  • gli acquisti di carburanti certificati tramite scheda carburante sono oggetto di comunicazione utilizzando la modalità prevista per il documento riepilogativo, mentre gli acquisti effettuati esclusivamente con carte di credito, debito (bancomat) o prepagate non devono essere comunicati;
  • le fatture ricevute da contribuenti c.d. “nuovi minimi” e “forfettari” devono essere comunicate;
  • per i soggetti utilizzatori di beni in leasing o in noleggio permane l’obbligo di comunicazione;
  • le operazioni realizzate con spedizioni internazionali di merci di cui all’art. 9 DPR 633/1972 (es. servizi di spedizione e trasporto), sono da comunicare al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali);
  • le note di variazione relative ad operazioni con l’estero non vanno incluse nello “spesometro” sia in caso di compilazione in forma analitica (non è prevista l’indicazione di valori di segno negativo) che aggregata.;


  1. OPERAZIONI CON SOGGETTI “BLACK LIST
Come accennato, si ritiene che le cessioni di beni/prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati “black list” individuati dai DDMM 4.5.99 e 23.11.2001 debbano essere incluse nello spesometro, indipendentemente dal loro ammontare complessivo. Per dette operazioni trova quindi applicazione quanto previsto per le operazioni con l’estero, pertanto:
  • vanno comunque esclusi i dati relativi alle importazioni e alle esportazioni di beni;
  • vanno inclusi i dati relativi alle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA.


  1. MODALITÀ DI COMPILAZIONE
La comunicazione può essere effettuata in modalità analitica (quadri FE, FR, NE, NR, DF, FN e SE) o in modalità aggregata (quadri FA, SA, BL), in quest’ultimo caso riportando i totali delle operazioni attive e passive effettuate con una stessa controparte e distinte per tipologia.
La scelta della modalità vincola l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.
Di seguito si riportano alcune precisazioni in merito alla compilazione della comunicazione.
Quadro FA – operazioni documentate da fattura – note di variazione
Le “note di variazione a debito per la controparte” (campo 10) e la relativa imposta a debito (campo 11) sono riferite ai documenti che danno origine ad un debito nei confronti della controparte del soggetto che presenta la comunicazione. Nello specifico interessa:
  • le note di credito emesse dalla controparte relativamente alle fatture emesse al soggetto che presenta la comunicazione;
  • le note di debito emesse dal soggetto che presenta la comunicazione relativamente alle fatture emesse alla controparte;
Le “note di variazione a credito per la controparte” (campo 15) e la relativa imposta a credito (campo 16) sono riferite ai documenti che danno origine ad un credito nei confronti della controparte del soggetto che presenta la comunicazione. Nello specifico interessa:
    • le note di credito emesse dal soggetto che presenta la comunicazione relativamente alle fatture emesse alla controparte;
    • le note di debito emesse dalla controparte relativamente alle fatture emesse al soggetto che presenta la comunicazione.
Quadro SA – operazioni senza fattura
In tale sezione vanno riportati, per ogni singolo cliente, il relativo codice fiscale, il numero delle operazioni e l’ammontare complessivo degli importi ad esse afferenti.
Quadro BL – operazioni con soggetti non residenti
Nella sezione BL02 è necessario barrare la casella relativa alla tipologia di operazioni oggetto della comunicazione, in particolare:
  • “operazioni con soggetti non residenti” (campo 3) per la comunicazione delle operazioni attive effettuate nei confronti di clienti non residenti;
  • “acquisti di servizi da non residenti” (campo 4) per la comunicazione delle operazioni passive effettuate da fornitori non residenti;
  • “operazioni con Paesi con fiscalità privilegiata (campo 2) era da barrare con esclusivo riferimento alla comunicazione “black list” soppressa.
Quadro FE – fatture emesse / documenti riepilogativi
Nelle varie sezioni è possibile barrare le seguenti caselle, al verificarsi della rispettiva fattispecie:
  • “Docum. Riepilog.” se i dati si riferiscono al documento riepilogativo delle fatture emesse ex art. 6, comma 1, DPR n. 695/1996;
  • “IVA non esposta in fattura” ad esempio, per le cessioni effettuate nel regime dei beni usati ex DL n. 41/1995, nonché da parte delle agenzie di viaggio e turismo (inclusi i tour operator) ex art. 74-ter, DPR n. 633/1972;
  • “Autofattura” per segnalare le operazioni per le quali è stata emessa autofattura ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/1972 (tra le quali, acquisti da fornitori extraUE, acquisti da fornitori UE non oggetto di comunicazione tramite i modelli Intra).


Va segnalato che la compilazione dei campi “Data del documento” e “Data di registrazione” è da considerarsi alternativa.
Quadro FR – fatture ricevute / documenti riepilogativi
Anche questa sezione contiene diverse caselle da barrare, in particolare:
  • “Doc. Riepil.” se i dati si riferiscono al documento riepilogativo delle fatture ricevute ex art. 6, comma 6, DPR n. 695/1996;
  • “IVA non esposta in fattura” in caso di operazioni passive documentate da fattura con IVA non esposta;
  • “Op. in reverse charge” se l’operazione è soggetta al reverse charge (ad esempio, subappalto in edilizia, acquisto di rottami, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici). Rientrano in tale ambito le operazioni disciplinate dalle seguenti disposizioni:
    • art. 17, commi 2, 3, 5 e 6, DPR n. 633/1972;
Sono comunque esclusi gli acquisti di immobili, con applicazione del reverse charge, ai sensi della lett. a-bis), in quanto già oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria;
  • art. 74, commi 7 e 8, DPR n. 633/1972, ossia gli acquisti di rottami ferrosi e non ferrosi;
  • “Autofattura” in caso di:
    • autofattura emessa, per operazioni effettuate con soggetti non residenti per le fattispecie ex artt. 7-bis e 7-ter, DPR n. 633/1972, in mancanza degli elementi identificativi del fornitore estero;
    • acquisto da agricoltore esonerato ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/1972;
    • regolarizzazione tramite autofattura/ fattura integrativa e versamento della relativa imposta ai sensi degli artt. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997 e 46, comma 5, DL n. 331/1993;
    • tale casella va barrata anche nelle “ipotesi di documentazione emessa dalla controparte non residente illeggibile o recante dati formalmente non utilizzabili”.
Quadro NE – note di variazione emesse
In tale sezione oltre ad indicare il “Numero nota” è obbligatorio riportare, alternativamente, la “Data di registrazione” o in assenza, la “Data di emissione nota”.
Quadro NR – note di variazione ricevute
In tale sezione risulta indispensabile la compilazione del campo “Data di registrazione” della nota, mentre non è obbligatorio indicare anche quella del documento.
Quadro FN - operazioni attive con soggetti non residenti
Tale quadro accoglie le operazioni attive effettuate con soggetti non residenti (UE, extraUE), escluse le esportazioni/operazioni intraUE ricomprese nei modelli Intra. Secondo quanto specificato dall’Agenzia vanno ricomprese anche le operazioni non documentate da fattura effettuate in Italia con soggetti non residenti (UE e extraUE).
È necessario indicare alternativamente la “Data emissione documento/fattura” oppure la “Data di registrazione fattura”.
Quadro SE – acquisti di servizi da soggetti non residenti
Nel quadro SE vanno indicate:
  • le prestazioni di servizi documentate da fatture ricevute da soggetti extraUE di cui agli artt. da 7-ter a 7-septies, DPR n. 633/1972, per le quali, l’operatore è in possesso dei dati identificativi del soggetto non residente;
  • gli acquisti di beni ex art. 7-bis, DPR n. 633/1972;
  • le fatture per servizi ricevuti da soggetti UE che non vengono comunicate nei modelli Intra.
Di conseguenza in tale quadro vanno indicate tutte le operazioni effettuate con non residenti (UE, extraUE), rilevanti ai fini IVA in Italia, che non costituiscono importazioni o operazioni intraUE ricomprese nei modelli Intra.
In merito alla compilazione si specifica che:
  • il “codice identificativo IVA” era richiesto unicamente per gli acquisti da soggetti (diversi dalle persone fisiche) residenti a San Marino;
  • è indispensabile l’indicazione della “data di registrazione” della fattura.


5.2) Operazioni estere che non costituiscono importazioni ed operazioni intraUE
Come accennato, vanno indicate nello “spesometro” le operazioni passive con soggetti esteri che non costituiscono operazioni intracomunitarie o importazioni, rilevanti in Italia ai fini IVA, per le quali il soggetto residente provvede ad integrazione della fattura estera (se fornitore UE) o emissione di autofattura (fornitore extraUE).
La Nota Agenzia delle Entrate 19.11.2013 prot. n. 0136693 ha specificato il trattamento di quest’ultimo caso, in particolare:
  • se il soggetto obbligato alla comunicazione è in possesso dei dati identificativi del fornitore non residente, dovrà compilare il quadro SE.
In mancanza dei predetti dati, il soggetto tenuto alla comunicazione, deve compilare il quadro FR barrando la casella 7 “autofattura” (con indicazione della partita IVA dell’operatore italiano);
  • nonché il quadro FE (barrando anche in questo caso la casella “autofattura”).
In caso di utilizzo della forma aggregata è necessario compilare:
  • il quadro BL attinente le operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata, e il quadro FA inerente le operazioni documentate da fatture esposte in forma aggregata;
  • oppure il solo quadro FA in mancanza dei dati identificativi del soggetto non residente.
In sintesi, pertanto:
Modalità di compilazione
Dati identificativi del soggetto non residente
Quadri da compilare
Analitica
Si
SE e FE
No
FR e FE
Aggregata
Si
FA e BL
No
FA


  1. CASI PARTICOLARI, OPERAZIONI STRAORDINARIE: FUSIONE
Le modalità di presentazione della comunicazione in presenza di operazioni straordinarie variano a seconda che l’operazione comporti o meno l’estinzione del dante causa, ovvero:
  • nel caso non ci sia estinzione, la comunicazione va effettuata sia dal dante causa che dall’altro soggetto che partecipa all’operazione, limitatamente alle operazioni da ciascuno effettuate;
  • qualora, invece, dall’operazione derivi l’estinzione del dante causa, la comunicazione deve essere effettuata dal subentrante anche per le operazioni poste in essere dal soggetto estinto. In particolare, se l’operazione straordinaria interviene prima del termine di presentazione dello “spesometro” il subentrante deve inviare due distinte comunicazioni relative all’anno precedente, una contenente le operazioni da esso effettuate e l’altra con quelle del soggetto estinto, indicando nel relativo campo il codice di carica 9.
A titolo esemplificativo, si supponga che in data 1.4.2017 la società Alfa sia incorporata nella società Beta:
  • per l’anno di imposta 2016 (10 o 20 aprile 2017) la società Beta dovrà inviare due comunicazioni, una per le proprie operazioni e una per l’incorporata, ormai estinta, Alfa (indicando nel frontespizio il codice carica 9);
  • per l’anno d'imposta 2017 la società Beta invierà un unico modello, sia per le operazioni effettuate da Alfa dall’1.1.2017 alla data di efficacia della fusione, che per quelle successive, secondo le nuove scadenze previste per lo spesometro trimestrale 2017.


  1. SANZIONI PER OMESSO, RITARDATO O ERRATO INVIO
Per i soggetti obbligati all’adempimento in oggetto che non presentano nei termini la comunicazione, o compilino la stessa in modo errato, è prevista la sanzione di cui all’art. 11 del D.Lgs n. 471/1997 compresa tra un minimo di 250 Euro ed un massimo di 2.000 Euro, ravvedibile ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 472/1997.
Al fine di rendere possibile la correzione spontanea di eventuali errori o omissioni, è prevista la possibilità di annullare una precedente comunicazione, nonché procedere alla sostituzione della stessa entro un anno dalla scadenza della comunicazione originaria.
Inoltre, in caso di invio di dati “sovrabbondanti”, caso molto frequente nella prassi, non dovrebbero trovare applicazione le sanzioni di cui sopra, poiché tale fattispecie non ostacolerebbe i controlli dell’Amministrazione finanziaria.


  1. MODALITÀ DI TRASMISSIONE TELEMATICA
La comunicazione deve essere trasmessa utilizzando il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) in relazione ai requisiti posseduti dal soggetto passivo per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al D.P.R. 322/1998.
La trasmissione può avvenire direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato.
Con riferimento al secondo punto, lo Studio resta a disposizione per la trasmissione via telematica attraverso le seguenti modalità:
  • fornitura dei dati in formato Excel (utilizzando i files allegati alla presente Circolare)
  • fornitura del file telematico conforme alle specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate (i tracciati non risultano al momento modificati dall'Agenzia delle Entrate).


Ai fini degli obblighi di conservazione, si segnala che le istruzioni al modello, per motivi di ordine pratico“consentono" di rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la prestazione della comunicazione, esclusivamente l’originale del frontespizio e del riepilogo della comunicazione.


*******


Al fine di predisporre tempestivamente la comunicazione e risolvere eventuali problemi inerenti al controllo telematico si prega di fornire allo Studio i file che saranno oggetto di comunicazione entro e non oltre il giorno venerdì 31 marzo.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

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