PREMESSA
La L. n. 232 dell’11.12.2016 c.d. “legge di stabilità 2017”, in vigore dall’1.1.2017, contiene, tra l’altro, la proroga dei c.d. “super-ammortamenti” e l’introduzione degli “iper-ammortamenti”.
- SUPER-AMMORTAMENTI
Con la proroga dell’agevolazione fino al 31.12.2017 i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro tale data, beneficiano della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria ai fini dell’imposta IRES/IRPEF.
L’agevolazione è applicabile anche agli investimenti effettuati entro il 30.6.2018, a condizione che entro il 31.12.2017:
- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Autoveicoli
A differenza della precedente versione della norma, sono esclusi dai super-ammortamenti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata, vale a dire i veicoli:
- aziendali non esclusivamente strumentali;
- concessi in uso promiscuo a dipendenti;
- acquistati da professionisti;
- acquistati da agenti e rappresentanti di commercio.
Pertanto, nella nuova versione dell’agevolazione, possono beneficiare della maggiorazione del 40% i veicoli esclusivamente strumentali per l’esercizio dell’attività o adibiti ad uso pubblico (es. taxi).
Acconti
La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 e per quello successivo è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni relative ai super-ammortamenti.
- IPER-AMMORTAMENTI
Al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese la “legge di stabilità 2017” introduce la possibilità di maggiorare del 150% il costo di acquisto di determinati beni materiali strumentali nuovi, il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti.
Ambito temporale
L’agevolazione si applica agli investimenti agevolabili effettuati a partire dall’1.1.2017 ed entro il 31.12.2017 (o entro il 30.6.2018 alle condizioni sopra esposte per i super-ammortamenti).
Maggiorazione del 150%
Il costo di acquisizione è maggiorato del 150% per gli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nell’Allegato A alla L. 232/2016. Si tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “Industria 4.0”, quali:
- i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;
- i sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- i dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.
Maggiorazione per i beni immateriali strumentali correlati
Per i soggetti che beneficiano dell’iper-ammortamento è, inoltre, prevista una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell’Allegato B3 alla L. 232/2016.
Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”.
Documentazione
Ai fini della fruizione dell’iper-ammortamento e della correlata maggiorazione per i beni immateriali, l’impresa è tenuta a produrre:
- una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
- ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.
Tale documentazione deve attestare che:
- il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui al suddetto Allegato A e/o B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
- PRECISAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Nel corso di Telefisco 2017 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quanto segue:
- ai fini della spettanza della maggiorazione del 150% l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione, come per il super-ammortamento, deve seguire le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2 del TUIR. Pertanto, un bene materiale strumentale agevolabile consegnato nel 2016 non può usufruire della maggiorazione del 150% (iper-ammortamento) in quanto l’effettuazione dell’investimento avviene al di fuori del periodo agevolato, ma può beneficiare solo di quella del 40% (super-ammortamento);
- quanto alla maggiorazione del 40% per i beni immateriali elencati nell’Allegato B, l’Agenzia precisa che tale agevolazione è riconosciuta ai soggetti che beneficiano della maggiorazione del 150%. La norma, pertanto, mette in relazione il bene immateriale con il “soggetto” che fruisce dell’iper-ammortamento e non con uno specifico bene materiale (“oggetto” agevolato). Pertanto, il software rientrante nell’Allegato B può beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione che l’impresa usufruisca dell’iper-ammortamento del 150%, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato;
- qualora un bene “Industra 4.0” venga acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software necessario per il suo funzionamento, il software “embedded” (integrato) è da considerarsi agevolabile con l’iper-ammortamento (150%).
Il requisito dell’interconnessione
L’Agenzia precisa inoltre che, affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito comma 11 del citato art. 1 L. 232/2016, possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’iper-ammortamento del 150%, è necessario e sufficiente che:
- scambi informazioni con sistemi:
- interni, ad esempio: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.;
- e/o esterni, ad esempio: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc. per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio, indirizzo IP).
Viene, inoltre, precisato che la perizia giurata da fornire in caso di beni con valore superiore a 500.000 euro deve essere fatta per singolo bene acquisito.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
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