Il tema della parte di retribuzione legata al raggiungimento di obiettivi è molto sentito, al pari dell’erogazione di beni e servizi da parte dell’azienda in favore dei dipendenti.
Dalla lettura dei dati dell’Osservatorio del Ministero del Lavoro emergono le nuove tendenze in materia di Welfare aziendale, previsto dal 41% dei contratti di produttività a livello aziendale o territoriale.
Si rileva anche che è in aumento il numero degli accordi tra le parti che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, opzione che rappresenta circa il 15% dei contratti depositati al Ministero del Lavoro.
Con il presente appunto, si evidenzia in estrema sintesi, il trattamento fiscale applicabile ai c.d. premi di risultato, qualora si intendeva coinvolgere propri dipendenti in piani di incentivazione.
In particolare:
- i premi di risultato, ai fini delle imposte sul reddito, sono assoggettati ad un’aliquota del 10% sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali;
- sulla base di quanto disposto dal comma 182 della Legge 208/2015 (in vigore dal 1 gennaio 2017) le condizioni base per l’applicazione del regime agevolato sono:
- la variabilità e la loro corresponsione sulla base di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, oggettivamente misurabili e verificabili;
- la corresponsione degli emolumenti in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, dalle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
- possono beneficiare della tassazione agevolata i lavoratori, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, che nell’anno precedente a quello di corresponsione dei premi di risultato abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 €;
- l’importo massimo su cui applicare la tassazione agevolata è pari a 3.000 €;
- il lavoratore ha la possibilità di “convertire”, in tutto o in parte, il proprio premio di risultato fiscalmente agevolato in beni e servizi di welfare totalmente detassati, in quanto, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 184, della Legge 208/2015, le somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte, dei premi di risultato;
- i premi di risultato possono essere convertiti dal dipendente in azioni. In tal caso le azioni ricevute dal dipendente saranno totalmente detassate anche quando risultino di importo superiore ad € 2.005,83 (fino ad € 3.000) (limite previsto dall’art. 51, comma 2, lettera g) del TUIR) e senza che sussista alcun obbligo di detenzione triennale da parte del dipendente e alcun divieto di riacquisto da parte del datore di lavoro;
- il beneficio del regime agevolativo previsto per le somme percepite per premi di risultato è fruibile solo se sono stati stipulati contratti collettivi di secondo livello che, entro 30 giorni dalla stipula, sono stati depositati telematicamente presso la competente Direzione Territoriale del lavoro;
- qualora al dipendente vengano erogate somme sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, l’agevolazione fiscale (aliquota sostitutiva 10%) spetta a prescindere dal verificarsi degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
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