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Con la Manovra Correttiva confermata definitivamente la mediazione obbligatoria




Già dal 2010, per effetto del D.lgs. n. 28 del 4 marzo, è previsto che qualsiasi azione giudiziale relativa a:
  • materia di condominio, 
  • diritti reali, 
  • divisione, 
  • successioni ereditarie, 
  • patti di famiglia, 
  • locazione, comodato, 
  • affitto di aziende, 
  • risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, 
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari, 

deve obbligatoriamente essere preceduta da un tentativo di mediazione, pena l'improcedibilità.

Tuttavia, tale norma era stata dichiarata incostituzionale, con sentenza della Corte Cost. n. 272 del 6 dicembre 2012, con la motivazione che il Governo nell'introdurla nel Decreto Legislativo aveva ecceduto le deleghe del Parlamento.

La medesima disposizione è stata successivamente riproposta, con alcune piccole modifiche dal c.d. "Decreto del fare" (D.L. n. 69 del 21 giugno 2013), con l'introduzione del comma 1-bis all'art. 5 del citato D.lgs. 28/2010.  In tale occasione, peraltro, la misura veniva definita "provvisoria", per la durata di quattro anni, con incarico al Ministero della Giustizia di svolgere un'attività di monitoraggio sull'impatto della misura sul carico di lavoro delle strutture giudiziarie.

Tale monitoraggio ha evidentemente sortito un esito positivo (anche in base ai dati riportati nella documentazione a corredo per l’esame di progetti di legge) e, pertanto, con D.l. n. 50 del 24 aprile 2017 ("Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo") è stata eliminata la "provvisorietà" delle disposizioni contenute nel già citato comma 1-bis dell'art. 5 del D-lgs 28/2010, il quale diventa quindi definitivo.

Tra le modifiche apportate rispetto alla precedente disciplina, è stata eliminata la materia della responsabilità derivante da circolazione di veicoli e natanti ed è stato aggiunto l'obbligo di assistenza da parte di un avvocato.

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