Riduzione del termine per la registrazione e l'esercizio della detrazione ai fini IVA.
Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 cd. "Manovra correttiva", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 (in attesa di conversione), è intervenuto sulla disciplina del termine di registrazione e esercizio della detrazione ai fini IVA.
Secondo il nuovo comma 1 dell’art. 19 D.P.R. n. 633/1972, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto medesimo è sorto.
Ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, l’esigibilità coincide, di regola, con l’effettuazione dell’operazione (consegna o spedizione per i beni mobili, pagamento o emissione della fattura per le prestazioni di servizio).
E' stato modificato anche l’art. 25, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, con la previsione che i documenti d’acquisto (fatture e bollette doganali) vanno annotati nell’apposito registro IVA anteriormente alla liquidazione periodica nella quale s’intende esercitare la detrazione e, in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale “relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.
La formulazione delle nuove disposizioni è contraddittoria. Infatti, nel caso di acquisto di un bene con consegna dello stesso nel mese di dicembre 2017 ma con emissione della relativa fattura nel mese di gennaio 2018 (come consente l'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972), si verifica uno "scollamento" tra momento di registrazione della fattura e termine per la detrazione dell'IVA corrispondente. In particolare, in tal caso, la fattura andrebbe annotata entro il termine della dichiarazione IVA anno 2018 (scadenza 30/4/2019), tuttavia l'imposta relativa potrebbe essere portata in detrazione entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell'anno nel quale il diritto è sorto (esigibilità dicembre 2017 - scadenza dichiarazione IVA 30/04/2018). E' pure da tenere presente che in base all'articolo 1 del D.P.R. 100/1998 l’imposta sugli acquisti è detraibile se la fattura viene registrata nel periodo in cui si esercita la detrazione. In ogni caso sarebbe opportuno un ripensamento nella formulazione della norma oppure i dovuti chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Va infine evidenziato che per quanto attiene le fatture emesse nel 2015 e 2016 non ancora registrate, dovrebbe continuare ad applicarsi il vecchio termine ancorato alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4/5/2017).
Commenti
Posta un commento