L’art. 11 della “manovra correttiva” (D.L. n. 50/2017) ripropone una forma di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado di giudizio in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. La misura, che pone un rimedio alla discriminazione tra controversie sottoposte al giudice tributario rispetto a quelle iscritte a ruolo e quindi oggetto della precedente rottamazione scaduta il 21 aprile scorso, presenta tuttavia diverse criticità, tra le quali la previsione di sole tre rate per il pagamento delle somme dovute, la mancata distinzione tra le liti in ragione del loro esito nei gradi pregressi come pure il salato ammontare del 40% delle somme nelle liti sulle sole sanzioni.
Le controversie definibili sono solo quelle in cui e' parte
l'agenzia delle entrate, escluse, quindi, ad esempio, quelle con l’Agenzia
delle dogane. I contribuente per aderire dovrà corrispondere tutti gli importi evidenziati
nell’atto impugnato e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo calcolati
fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto. Si risparmiano
in tal caso le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.
In caso di controversie relative esclusivamente agli interessi
di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione e' dovuto
il quaranta per cento degli importi in contestazione, mentre in caso di
controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si
riferiscono, per la definizione non e' dovuto alcun importo qualora il rapporto
relativo ai tributi sia stato definito con qualunque modalità.
Va tenuto conto che sono previste alcune esclusioni dalla
possibilità di definizione: si tratta ad esempio delle somme dovute a titolo di
recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE
2015/1589.
Il versamento degli importi dovuti può avvenire con un
massimo di tre rate mentre la rateazione non è ammessa se gli importi dovuti
non superano duemila euro.
Il termine per il pagamento degli importi dovuti o della
prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale, scade il 30 settembre 2017,
la seconda rata pari ad un ulteriore 40% e' fissata al 30 novembre 2017 mentre la
scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento e' fissata al
30 giugno 2018. Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza
di giudizio. Le domande di definizione dovranno essere presentate entro il 30
settembre 2017,
Dal punto di vista processuale, le controversie definibili non
sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, In
tal caso il processo e' sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente
avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli
importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31
dicembre 2018. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i
termini di impugnazione, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che
scadono dal 24 aprile al 30 settembre 2017.
Con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle
entrate verranno stabilite le modalità di attuazione della definizione in
argomento.
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