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Visualizzazione dei post da giugno, 2017

SPLIT PAYMENT. GLI ELENCHI DELLE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA' PUBBLICHE: OLTRE 29.000 I SOGGETTI

Con la pubblicazione della L. 96/2017 sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, sono entrate in vigore le disposizioni dell'art. 1 del DL 50/2017 in materia di Split Payment. Come noto, le nuove norme si applicano alle fatture emesse dal 1° luglio 2017 e prevedono l’estensione dello speciale meccanismo di applicazione dell’IVA:- alle prestazioni soggette a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (tipicamente, le prestazioni degli artisti e dei professionisti);- alle cessioni e prestazioni effettuate nei confronti di un'ampia platea di destinatari (tra cui, tutte le pubbliche amministrazioni soggette a fattura elettronica, le società controllate dai Ministeri, le società controllate dagli enti territoriali, le società quotate nell’indice FTSE MIB di Borsa Italiana). L'art. 17-ter DPR 633/1972, modificato in sede di conversione dal DL 50/2017, prevede che i cedenti/prestatori possano richiedere ai cessionari/committenti un documento che attesti la l

LITI PENDENTI: DEFINIZIONE ESTESA AI RICORSI NOTIFICATI SINO AL 24 APRILE 2017

La definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, introdotta dall’articolo 11 del D.L. 50/2017 (cd. Manovra correttiva) è ora estesa ai ricorsi notificati entro il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017). La novità è recata dalla L. 96/2017 di conversione del D.L. 50/2017. Il testo previgente della disposizione prevedeva che la definizione in argomento era applicabile alle liti in ordine alle quali la costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente era avvenuta entro il 31 dicembre 2016. Non sono stati invece modificati gli altri termini e gli adempimenti a carico del contribuente che, per poter accedere al beneficio dovrà presentare entro il 30 settembre 2017 una specifica domanda (per ciascuna procedura oggetto di definizione agevolata) secondo il modello che sarà approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ed effettuare un versamento mediante modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo. Per ciascuna contro

Bologna che compra, Bologna che vende

Sono varie e interessano diversi mercati le operazioni di M&A concluse nel corso degli ultimi 12 mesi da parte di società bolognesi (sia in veste di acquirenti che di target). Decisamente più numerose le acquisizioni, fuori provincia ed all'estero, soprattutto da parte di Granarolo, Crif e Marposs. Le società più rilevanti nel bolognese sono state invece acquisite da Private Equity (Saeco, S Solar), da operatori cinesi (EDF Europe e CMI) nonchè da altri operatori del mercato interno. LE SOCIETA' BOLOGNESI ACQUISITE ACQUIRENTE TARGET ATTIVITA' TARGET QUOTA PREZZO DEDALUS SPA Firenze GHENOS SRL Bologna Sviluppo software  100%  n.d. FONDERIE DI MONTORSO SPA Montorso Vicentino FONDMATIC SPA Crevalcore Fonderie 100% 4,5 MLN GUANGDONG DONGFANG PRECISION  Cina EDF EUROPE SRL Argelato Attrezzatura per stampa ondulata 100% 9,5 MLN GUANGDONG X

COMPENSAZIONI IVA SEMPRE PIU' ONEROSE

Un emendamento all’articolo 3 del Dl 50/2017 approvato dalla commissione Bilancio alla Camera,   estende l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle istanze infrannuali Iva in caso di utilizzo in compensazione sopra soglia 5 mila euro . Sul rimborso Iva, invece, il visto rimane obbligatorio solo per gli importi superiori a 30mila euro. I l vincolo si applicherà per tutti i contribuenti che intendano utilizzare in compensazione il credito superiore a 5mila euro, sia derivante dalla dichiarazione annuale sia che dalla presentazione di un’istanza infrannuale Iva. In sostanza. già dalla prossima istanza riguardante il secondo trimestre (aprile-maggio-giugno 2017), da presentarsi entro il 31 luglio, il modello TR dovrà essere munito del visto di conformità nel caso in cui il contribuente desideri utilizzare in compensazione il credito per una somma superiore a 5mila euro. L’emendamento, prevede che in caso di utilizzo in compensazione di crediti che emergono da ist

L'ingiustificata interruzione delle trattative comporta responsabilità precontrattuale

Con sentenza depositata il 19 aprile 2017 (n. 657/2017), il Tribunale di Bologna ha ribadito il principio che l'ingiustificata interruzione delle trattative, quando queste sono giunte ad uno stadio finale, fa sorgere responsabilità precontrattuale a carico della parte che tradisce il legittimo affidamento dell'altra parte sul positivo perfezionamento dell'affare: " Il presupposto per l'affermazione di una responsabilità precontrattuale è che una delle parti, dolosamente o colposamente, abbia indotto l'altra parte a confidare ragionevolmente nella conclusione di un contratto, raggiungendo un'intesa di massima sui punti essenziali dell'affare e dovendo solo definire i dettagli di minore importanza, o avendo raggiunto completamente l'accordo e rimanendo solo di tradurlo nella forma scritta necessaria per la validità del contratto, con conseguente onere a carico del presunto danneggiato del fatto lesivo ". Marginalmente, i giudici aggiungono che

Il tesoretto delle compagnie assicurative

Le compagnie assicurative europee detengono importanti surplus di capitale che verranno utilizzati nel prossimo futuro per operazioni di M&A e buyback.  E' ciò che emerge dal sondaggio annuale di Moody's su 18 Cfo delle maggiori multinazionali europee del comparto assicurativo. Gli ormai azzerati tassi di interesse impongono di realizzare investimenti alternativi, il cui focus è soprattutto incentrato sull'intelligenza artificiale e sull'internet delle cose. E' anche previsto l'incremento dell'esposizione verso il settore immobiliare, i collocamenti privati, i prestiti alle infrastrutture e i mutui. Nell'ultimo periodo le maggiori operazioni realizzate e/o in fase di attuazione sono: - acquisizione di Cover More Group da parte di Zurich Insurance (551 milioni di dollari); - acquisizione di Delta Lloyd da parte di NN Group (2,5 miliardi di euro); - acquisizione di Cofund da parte di Aegon (140 milioni di sterline); - fusione tr

Più difficile recedere dalle SpA

La delibera che riconduce il quorum deliberativo delle assemblee straordinarie a quello legale non legittima il recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. g) c.c. Secondo la sentenza n. 13875 della Corte di Cassazione tale delibera non si intende come modificativa né dei diritti di voto, né dei diritti di partecipazione. Non modifica i diritti di partecipazione in quanto essi devono essere intesi unicamente come diritti di natura economica nel senso di diritti di partecipazione agli utili.  Non modifica i diritti di voto in quanto le uniche modifiche che rilevano a tali fini sono quelle che intervengono sulle azioni con diritto di voto limitato (ad es. azioni senza diritto di voto, azioni a voto limitato, azioni a voto subordinato, etc.). In ogni caso, affinché la delibera in parola legittimi il recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c., occorre che vada ad incidere in via diretta sul diritto di voto o di partecipazione.  Non rileva invece a tal fine una

Luxury Summit: l'importante ruolo delle aziende italiane della moda e del lusso

Durante il Luxury Summit , svoltosi tra il 24 e il 25 maggio a Milano, si è parlato di moda e lusso , sia italiano che internazionale, e sono stati approfonditi i temi delle sfide che questo settore dovrà affrontare nel prossimo futuro, di come si dovranno porre le aziende nei confronti dei mercati esteri, di come dovranno integrare i canali di vendita e, tra le altre cose, si è approfondito il tema dell' importanza dei capitali esterni e quindi della crescita tramite acquisizioni . In Italia, soprattutto nel mercato del lusso, le esportazioni giocano un ruolo fondamentale e trascinano il settore garantendo una bilancia commerciale fortemente positiva.  Sono i mercati europei a trascinare il settore del fashion made in Italy, con la Germania in testa e la Russia in crescita anche grazie alle strategie di riduzione dei propri margini dei brand .  I driver di crescita e successo di queste aziende sono certamente legati alla personalizzazione e, pertanto, all'a

Farmacie Multate per Pubblicità della cannabis

Promozione illecita della Cannabis Sono sette le farmacie che hanno ricevuto una multa da 8.600 euro perchè avrebbero violato il disposto dell’art. 84 del DPR 309/90 che recita: “La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall’articolo 14, anche se effettuata in modo indiretto, è vietata”. Da qui la segnalazione ai NAS il 16 gennaio scorso. L'attività fraudolenta sarebbe consistita nell'indicare la Cannabis in alcune piattaforme web nate per promuovere i prodotti galenici, come disponibile agli utenti dietro presentazione di prescrizione medica. Le farmacie coinvolte non ci stanno e presenteranno ricorso. Sicuramente una situazione di grande incertezza tipica di ogni momento di cambiamento e di un modo tutto italiano di legiferare a "spizzichi e bocconi" .